15 novembre 2025
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER OPERATORI, TRASPORTATORI E PROFESSIONISTI DEL SETTORE
ANIMALE ai sensi del DM 06/09/2023
Chiarimento su questa legge del Ministero della Salute
Facciamo ancora meglio chiarezza su questo “affare”, precisando che non è certo la Dottoressa Anna Carone ad aver scritto questa normativa, ma bensì il Ministero della Salute.
La Dottoressa ha cercato, nel convegno che si è fatto qualche giorno fa, di spiegarcela e farcela capire al meglio. L’operazione non è facile, poiché la normativa è intricata e si unisce a quella MASAF (Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste).
Detto questo, ecco sotto, ancora una volta, il prospetto ancora più preciso per cercare di comprendere al meglio questa legge, che, ripeto, è del Ministero della Salute:
Pier
Da cosa deriva l’obbligo?
Il Decreto del Ministero della Salute 6 settembre 2023 istituisce l’obbligo di formazione in attuazione al
Regolamento UE 2016/429. L’obbligo mira a migliorare le competenze in sanità animale, biosicurezza,
benessere, uso prudente dei medicinali veterinari, sistema di identificazione e registrazione (I&R).
Chi è obbligato alla formazione?
Operatori e trasportatori i cui stabilimenti o attività sono soggetti all’obbligo di identificazione e
registrazione nel Sistema di Identificazione e Registrazione (I&R) della Banca Dati Nazionale (BDN).
Professionisti degli animali che si occupano di animali identificati e registrati presso stabilimenti
registrati o riconosciuti in BDN.
Chi è l’operatore?
L’operatore è “qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali o prodotti, anche per un
periodo limitato, eccetto i detentori di animali da compagnia e i veterinari.”
Chi è esonerato?
Sono esonerati gli operatori, i trasportatori e i professionisti degli animali che hanno obbligo di
formazione continua in ragione di norme diverse, a condizione che la suddetta formazione, includa i
contenuti e rispetti i criteri e le modalita’ di erogazione di cui al presente decreto; come anche sono
esonerati gli operatori ed i professionisti degli animali rispettivamente responsabili o che si
occupano di animali detenuti in allevamenti familiari e in allevamenti amatoriali di animali da
compagnia.
Quali sono i programmi formativi?
I programmi formativi sono differenziati come segue:
a) programma formativo per gli operatori
b) programma formativo per i trasportatori ed i professionisti degli animali
c) programma formativo per gli operatori degli animali da compagnia.
Come è strutturato il corso?
Il corso ha la durata di 18 ore suddivise in 3 moduli. Può essere in presenza o a distanza (FAD).
Dove posso trovare i corsi?
Per sapere dove e chi eroga i corsi posso chiedere informazioni presso le associazioni di categoria, gli
istituti zooprofilattici.
Quali sono le conseguenze se non partecipo al corso di formazione?
Se non partecipo agli appositi programmi di formazione sono punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento della somma da 300 euro a 3000 euro.
Ogni quanto tempo devo ripetere il corso?
L’attestato ha la validità di 3 anni per gli operatori e 5 anni per i trasportatori e professionisti. Al
termine di ogni programma formativo, i soggetti erogatori del corso registrano sulla piattaforma
informativa, l’elenco dei soggetti che hanno superato la verifica finale.
Posso aspettare a frequentare il corso?
Il decreto si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024 pertanto NON posso aspettare se ho già avviato la
mia attivita’ perchè devo assolvere all’obbligo di frequenza del primo programma formativo entro il 31
dicembre 2025. Invece, se avvio l’attivita’ tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025 assolvo all’obbligo
entro 12 mesi dall’avvio.
Dal 1° gennaio 2026, la frequenza del primo programma di formazione e’ condizione per la
registrazione degli operatori e dei trasportatori nel sistema I&R e per l’avvio dell’attivita’ dei professionisti degli animali.
- CIA Toscana Centro: Offre informazioni e supporto per l’iscrizione ai corsi. È possibile contattarli via WhatsApp al numero 353 4270739 o via e-mail a
g.delucia@cia.it. CIA Telefono: 0577 203711
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